Il pagamento conciliativo potrà avvenire entro 5 giorni dalla data dell’infrazione.
Trascorso il termine verrà inviato il verbale maggiorato delle spese postali e di ricerca dell’effettivo proprietario.
Il ricorso potrà avvenire unicamente dopo aver ricevuto il verbale inviato al proprietario del veicolo. Sul verbale saranno indicate le modalità di presentazione del ricorso.
Riferimenti normativi
Articolo 203 C.d.S. - Ricorso al prefetto
1. Il trasgressore omiss..., nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 204-bis C.d.S. - Ricorso al giudice di pace
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore omiss..., qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, nel termine di trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.